Art. 2

In vigore dal 11 ago 1988
1. I regolamenti (CEE) nn. 712/87, 3307/87 e 228/88 sono abrogati. 2. Gli importi dell'indennità compensativa già fissati e versati a norma dei regolamenti (CEE) nn. 2470/86, 712/87, 3307/87 e 228/88 sono dedotti dagli importi dovuti per le stesse quantità in base al presente regolamento.
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