Art. 2
In vigore dal 5 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.
(3) GU n. L 201 del 26. 7. 1988, pag. 22.
(4) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.
(5) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
Storico versioni
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