Art. 2

In vigore dal 5 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24. (3) GU n. L 201 del 26. 7. 1988, pag. 22. (4) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (5) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
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