Art. 3
In vigore dal 4 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21.
(7) GU n. L 54 del 1. 3. 1988, pag. 77.
(8) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
Storico versioni
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