Art. 1

All'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 è aggiunto il seguente trattino:

In vigore dal 26 lug 1988
"- nel caso di prodotti detenuti da un organismo ammassatore spagnolo, all'organismo ammassatore interessato presso la sede sociale del SENPA, c/Beneficiencia 8, 28004-Madrid".
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