Art. 2
In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.
Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 10 del 14. 1. 1988, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2323:oj#art-2