Art. 7
In vigore dal 26 lug 1988
L'autorità competente trasmette alla Commissione nel termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento una descrizione dettagliata dei metodi di controllo utilizzati per certificare l'esattezza delle informazioni contenute nelle domande di pagamento previste all'articolo 6, paragrafo 2.
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