Art. 2
In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
ALLEGATO
Coefficienti applicabili in Irlanda
1.2,3 // // // // Coefficiente applicabile // 1.2.3 // Periodo di applicazione // all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B (1) // ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A 1.2.3 // // // // 1 luglio 1988 - 30 giugno 1989 // 0,383 // 0,401 // // //
(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1988:2319:oj#art-2