Art. 2

In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. ALLEGATO Coefficienti applicabili in Irlanda 1.2,3 // // // // Coefficiente applicabile // 1.2.3 // Periodo di applicazione // all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B (1) // ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A 1.2.3 // // // // 1 luglio 1988 - 30 giugno 1989 // 0,383 // 0,401 // // // (1) Compreso l'orzo trasformato in malto.
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