Art. 1
In vigore dal 26 lug 1988
1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1989 l'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato, per le pere Williams conservate allo sciroppo, a 99,93 %.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la loro produzione prima della campagna di commercializzazione 1986/1987 ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988.
Per le imprese che hanno iniziato la loro produzione durante la campagna di commercializzazione:
a) 1986/1987 la percentuale si applica alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988,
b) 1987/1988, la percentuale si applica al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale anno.
Ai fini del presente paragrafo, per quantitativo totale prodotto s'intende il quantitativo di pere Williams conservate allo sciroppo prodotto che è stato comunicato all'autorità competente e da quest'ultima approvato.
Storico versioni
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