Art. 1
In vigore dal 26 lug 1988
1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, italiano, francese, irlandese e del Regno Unito.
Le carni sono destinate ad essere esportate.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. Tuttavia, in deroga al disposto del paragrafo 2 dell' del regolamento (CEE) n. 2824/85, può essere autorizzato il riconfezionamento anche delle carni immagazzinate fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento che le detiene.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1).
2. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 27 luglio 1988.
4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2293:oj#art-1