Art. 2

In vigore dal 20 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 13. (3) GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 50. (4) GU n. L 265 del 16. 9. 1987, pag. 7. (5) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 15.
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