Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 2042/75 è inserito il seguente articolo:

In vigore dal 20 lug 1988
« Articolo 9 sixties 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i titoli di esportazione per i prodotti di cui alle sottovoci 1101 00 00 e 1103 11 10 della nomenclatura combinata, che comportano la fissazione anticipata della restituzione, sono rilasciati, fino al 16 settembre 1988, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. 2. Se le domande di titolo di esportazione di cui al paragrafo 1 superano i quantitativi che possono essere esportati nel corso della campagna 1988/1989 col beneficio di una restituzione, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi stessi. La domanda di rilascio del titolo può essere ritirata entro due giorni dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione. 3. La durata di validità del titolo di esportazione rilasciato a norma del paragrafo 1 si calcola a decorrere dal giorno dell'effettivo rilascio. »
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