Art. 4

In vigore dal 19 lug 1988
Nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1975/87 per la varietà "1. Badischer Geudertheimer e i suoi ibridi" le zone di produzione riconosciute per l'Italia sono sostituite dalle zone seguenti: "Veneto, Toscana, Molise, Campania, Lazio e Puglia".
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