Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è modificato come segue:

In vigore dal 19 lug 1988
1. è inserito l'articolo seguente: "Articolo 7 bis 1. Fatti salvi gli , i prezzi e i premi si applicano esclusivamente alle varietà di tabacco provenienti dai comuni in cui esse sono già state coltivate almeno una volta nel corso dei cinque anni che precedono il raccolto di cui trattasi. 2. Tuttavia, il Consiglio può stabilire, contemporaneamente ai prezzi e ai premi e secondo la stessa procedura, le varietà alle quali non si applica il paragrafo 1. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 17."; 2. all'articolo 12 bis è inserito il paragrafo seguente: "1 bis. Quando un'impresa di prima trasformazione e di condizionamento offre all'intervento per un periodo di tre anni consecutivi quantitativi di tabacco condizionato che superino del 15% o più l'equivalente dei quantitativi di tabacco in foglia di origine comunitaria da essa lavorati, l'organismo d'intervento acquista i quantitativi eventualmente offertigli nel corso dell'anno seguente ad un prezzo d'intervento derivato ridotto del 10%. Il prezzo è all'occorrenza ritoccato mediante applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7."; 3. all'articolo 12 bis, paragrafo 3 i termini "paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "paragrafi 1 e 1 bis".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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