Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati in conformità dell', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:
a) carcasse di peso da 60 a meno di 100 chilogrammi: categoria U;
b) carcasse di peso da 100 a meno di 130 chilogrammi: categoria R;
c) carcasse di peso da 130 a meno di 160 chilogrammi: categoria O.
Storico versioni
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