Art. 1

In vigore dal 19 lug 1988
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato: a) per il lino: - a 152,19 ECU all'ettaro per la Spagna e il Portogallo; - a 355,09 ECU all'ettaro per gli altri Stati membri; b) per la canapa: - a 138,21 ECU all'ettaro per la Spagna e il Portogallo; - a 322,48 ECU all'ettaro per gli altri Stati membri.
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