Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato al 100% per i prodotti di cui all', lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) di detto regolamento.
Storico versioni
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