Art. 6

In vigore dal 19 lug 1988
L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,49 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1988/2252 | Portale Normativo