Art. 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 19 lug 1988
" 1. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia pari ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori corrispondente a 4 700 000 tonnellate di pomodori freschi. Questo volume è ripartito nel modo seguente : -2 905 694 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodoro ; -1 268 628 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi ; -525 678 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori. ".
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