Art. 1
Il testo dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2601/69 è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 19 lug 1988
" Articolo 3 bis Durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989 gli articoli da 1 a 4 si applicano alle arance della varietà Shamouti, entro il limite di un quantitativo globale di 3 000 tonnellate di prodotto fresco per campagna, da ripartirsi tra gli Stati membri produttori conformemente alla procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1988:2241:oj#art-1