Art. 1
Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 19 lug 1988
" 1. La Commissione segue regolarmente, in base alle informazioni ad essa fornite dagli Stati membri o raccolte direttamente, in ordine ad un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali e per ciascuna provenienza, l'andamento dei corsi medi dei prodotti importati da paesi terzi sui mercati d'importazione più rappresentativi degli Stati membri e le quotazioni significative rilevate su altri mercati per quantitativi cospicui degli stessi prodotti ovvero, in mancanza di corsi sui mercati più rappresentativi, le quotazioni significative rilevate su altri mercati per quantitativi considerevoli. " Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 52.
(2)GU n. C 167 del 27. 6. 1988.
(3)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.
(4)GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(5)GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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