Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1988.
La deroga prevista all', paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 866/84 rimane in vigore fino a tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.
Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(7) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(8) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 46.
(9) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.
(10) GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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