Art. 1

In vigore dal 30 giu 1988
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 3,50 ECU per 100 kg di zucchero bianco.
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