Art. 2

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20. (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39. (4) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 115. (5) GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27. (6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 23.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/1921 | Portale Normativo