Art. 1

In vigore dal 30 giu 1988
Ai fini dell'applicazione del regime dei prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 1785/81, a decorrere dal 1o luglio 1988 si applicano i seguenti importi: 1. a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, per le zone non deficitarie della Comunità, esclusa la Spagna: - 54,18 ECU/100 kg; 2. a titolo del prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, per le zone deficitarie della Comunità, escluso il Portogallo: - per tutte le zone del Regno Unito: 55,39 ECU/100 kg, - per tutte le zone dell'Irlanda: 55,39 ECU/100 kg, - per tutte le zone dell'Italia: 56,12 ECU/100 kg, 3. a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero greggio: - 44,92 ECU/100 kg; 4. in Spagna, a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco: - 62,78 ECU/100 kg; 5. in Portogallo, a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco: - 51,88 ECU/100 kg.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/1912 | Portale Normativo