Art. 1
In vigore dal 30 giu 1988
Ai fini dell'applicazione del regime dei prezzi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 1785/81, a decorrere dal 1o luglio 1988 si applicano i seguenti importi:
1. a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, per le zone non deficitarie della Comunità, esclusa la Spagna:
- 54,18 ECU/100 kg;
2. a titolo del prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, per le zone deficitarie della Comunità, escluso il Portogallo:
- per tutte le zone del Regno Unito: 55,39 ECU/100 kg,
- per tutte le zone dell'Irlanda: 55,39 ECU/100 kg,
- per tutte le zone dell'Italia: 56,12 ECU/100 kg,
3. a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero greggio:
- 44,92 ECU/100 kg;
4. in Spagna, a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco:
- 62,78 ECU/100 kg;
5. in Portogallo, a titolo del prezzo d'intervento dello zucchero bianco:
- 51,88 ECU/100 kg.
Storico versioni
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