Art. 2

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente Ch. SCHWARZ-SCHILLING (1) GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 210. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/1870 | Portale Normativo