Art. 2
In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. SCHWARZ-SCHILLING
(1) GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 210.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.
Storico versioni
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