Art. 3

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3. (4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15. (5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. (6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12. (7) GU n. L 19 del 23. 1. 1988, pag. 31. (8) GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 15. (9) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 25. ALLEGATO « ALLEGATO II Il livello di purezza dell'amido o della fecola, nella materia secca, sarà determinato facendo ricorso al metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE, della Commissione del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (1). (1) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6 ».
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/1863 | Portale Normativo