Art. 1
L'articolo 9 quater del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1988
« Articolo 9 quater
1. Per le domande di titoli di esportazione relativi ai prodotti delle sottovoci 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 della nomenclatura combinata, presentate a partire dal 1o luglio 1988 fino al 30 aprile 1989, sono sospese le disposizioni dell'articolo 9 bis.
2. In deroga all'articolo 9 e a richiesta dell'interessato, i titoli di esportazione per i prodotti di cui al paragrafo 1, le cui domande sono presentate a decorrere dal 1o luglio 1988 fino al 30 aprile 1989, sono validi a partire dalla data del loro rilascio a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80:
- sino al 30 settembre 1989, quando sono rilasciati dal 1o gennaio al 30 aprile 1989;
- sino alla fine dell'undicesimo mese seguente, quando sono rilasciati dal 1o luglio al 31 ottobre 1988;
- sino al 30 settembre 1989, quando sono rilasciati dal 1o novembre al 31 dicembre 1988.
3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti risultanti dai titoli di cui al paragrafo 2 non sono trasmissibili.
4. Per i titoli rilasciati in virtù del paragrafo 2, la cauzione è di:
- 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fino al 31 dicembre 1988;
- 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fra il 1o gennaio e il 30 aprile 1989 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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