Art. 1

In vigore dal 30 giu 1988
Nella fase de commercio al minuto non possono essere commercializzati l'olio d'oliva e l'olio di sansa d'oliva con un tenore di tetracloroetilene, misurato secondo il metodo di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1058/77, della Commissione (10), superiore a 0,1 mg/kg. Tuttavia, gli oli d'oliva e di sansa d'oliva condizionati anteriormente al 1o agosto 1988 con un tenore di tetracloroetilene non superiore ad 1 mg/kg, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1988.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1860:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo