Art. 2

In vigore dal 29 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal quarto periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. RIESENHUBER (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21. (4) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3. (5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. (6) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 30.
Storico versioni

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