Art. 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 475/86 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 29 giu 1988
« Tuttavia, per quanto riguarda l'olio di girasole, il bilancio preventivo di approvvigionamento è elaborato, per ciascuna campagna di commercializzazione, primo di una data che deve essere determinata. »
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