Art. 1
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 475/86 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 29 giu 1988
« Tuttavia, per quanto riguarda l'olio di girasole, il bilancio preventivo di approvvigionamento è elaborato, per ciascuna campagna di commercializzazione, primo di una data che deve essere determinata. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1930:oj#art-1