Art. 2

In vigore dal 29 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. RIESENHUBER (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 35. (4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. ALLEGATO Ripartizione per il 1988 dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia (in tonnellate, peso vivo) 1.2.3.4 // // // // // Specie // División CIEM // Contingenti di cattura della Comunità // Contingenti assegnati agli Stati membri // // // // // Cicerello // IV // 200 000 // Danimarca 190 000 (2) // // // // Regno Unito 10 000 (3) // // // // (2) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 19 000 tonnellate. (3) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 1 000 tonnellate.
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