Art. 1

In vigore dal 29 giu 1988
In deroga all'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE e limitatamente alle campagne di commercializzazione 1987/1988 e 1988/1989, contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva possono essere conclusi in Grecia dalle associazioni di produttori e dalle relative unioni riconosciute ai sensi di detto regolamento.
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