Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1883/78 è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 24 giu 1988
1. il testo dell'articolo 5, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
"In deroga al primo comma, per gli esercizi dal 1989 al 1992 la Commissione è autorizzata a fissare il tasso di interesse uniforme ad un livello inferiore a quello rappresentativo. Se il tasso di interesse sopportato da uno Stato membro è inferiore al tasso stabilito, la Commissione può fissare il tasso di interesse uniforme per questo Stato membro a tale livello inferiore.";
2. il testo dell'articolo 6, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
"In deroga al primo comma, per gli esercizi dal 1989 al 1992 la Commissione è autorizzata a fissare gli importi forfettari uniformi ad un livello pari a tre quarti degli importi forfettari uniformi stabiliti sulla base normale.";
3. il testo degli articoli 7 e 8 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 7 Nei conti annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i quantitativi di prodotti in giacenza e da riportare all'esercizio successivo sono valutati, di norma, al loro valore contabile. Le modalità di fissazione del prezzo per i quantitativi da riportare all'esercizio successivo sono stabilite, per i vari prodotti, in base ai valori contabili accertati dagli organismi di intervento secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Articolo 8 1. Se, per un determinato prodotto, le previsioni in materia di prezzo di vendita dei prodotti giacenti in scorte di intervento pubblico sono notevolmente inferiori al prezzo d'acquisto, viene applicata una percentuale di deprezzamento al momento dell'acquisto. Tale percentuale è fissata per ogni prodotto secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 prima dell'inizio di ciascun esercizio.
2. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile per lo smercio di un determinato prodotto.
3. La Commissione può limitare il deprezzamento al momento dell'acquisto ad una frazione della percentuale calcolata conformemente al paragrafo 2. Tale frazione non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento deciso conformemente alle disposizioni del para- grafo 1.
In tal caso, la Commissione procede ad un secondo deprezzamento alla fine dell'esercizio, conformemente al metodo indicato nel paragrafo 5.
4. Dal 1989 al 1992 si procede a deprezzamenti straordinari all'inizio di ogni esercizio, in funzione degli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci comunitari, in modo da normalizzare la situazione delle scorte tra ora e il 1992.
5. Nel caso di deprezzamenti di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 4 la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro." Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1g ottobre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.
Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 129 del 18. 5. 1988, pag. 18. (4) Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. C. 166 del 25. 6. 1988, pag. 6. (6) GU n. L 216 del 5. 8.1978, pag. 1. (7) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3. (8) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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