Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue:
In vigore dal 24 giu 1988
1. all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma sono soppresse le parole seguenti:
"e sino all'adozione di un regime definitivo in collegamento con le decisioni relative al futuro finanziamento della Comunità".
2. il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
"A decorrere dal 1g gennaio 1988 la Commissione decide esclusivamente gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate con i mezzi finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma. Le spese di ottobre sono ricollegate al mese di ottobre se esse sono effettuate dal 1g al 15 ottobre ed al mese di novembre se esse sono effettuate dal 16 al 31 ottobre. Gli anticipi sono versati al più tardi il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello della liquidazione della spesa da parte degli organismi pagatori." Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile per la prima volta per le spese del mese di ottobre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.
Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN
(1) GU n. C 152 del 10. 6. 1988, pag. 8. (2) Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella GU). (3) GU n. C 166 del 25. 6. 1988, pag. 7. (4) GU n. L 304 del 29. 10. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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