Art. 5

In vigore dal 24 giu 1988
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o aprile 1989, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 marzo 1989 ecceda il 20 % del volume iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 1989, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1989 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/1842 | Portale Normativo