Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:
In vigore dal 23 giu 1988
1) l', paragrafo 9 è soppresso;
2) il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
« a) alle catture di specie protette effettuate entro il limite fissato nell', paragrafo 1 che non sono state separate dalle specie bersaglio autorizzate e che non sono state vendute, esposte o messe in vendita per il consumo umano, »;
3) negli allegati I e II, la denominazione scientifica « Solea solea » è sostituita da « Solea vulgaris »;
Nell'allegato I, la denominazione scientifica « Clupea sprattus » è sostituita da « Sprattus sprattus » e quella di « Leander adspersus » da « Palaemon adspersus »;
4) nell'allegato II la nota (1) a piè di pagina è soppressa;
5) nell'allegato III, le voci concernenti gli scampi (Nephrops norvegicus) e le code di scampi sono sostituite dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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