Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:

In vigore dal 23 giu 1988
1) l', paragrafo 9 è soppresso; 2) il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente: « a) alle catture di specie protette effettuate entro il limite fissato nell', paragrafo 1 che non sono state separate dalle specie bersaglio autorizzate e che non sono state vendute, esposte o messe in vendita per il consumo umano, »; 3) negli allegati I e II, la denominazione scientifica « Solea solea » è sostituita da « Solea vulgaris »; Nell'allegato I, la denominazione scientifica « Clupea sprattus » è sostituita da « Sprattus sprattus » e quella di « Leander adspersus » da « Palaemon adspersus »; 4) nell'allegato II la nota (1) a piè di pagina è soppressa; 5) nell'allegato III, le voci concernenti gli scampi (Nephrops norvegicus) e le code di scampi sono sostituite dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2024:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo