Art. 2

L'appendice II della convenzione è modificata come segue:

In vigore dal 23 giu 1988
1) All', è inserito il paragrafo seguente: « 5 bis (Nel presente articolo non figura alcun paragrafo 5 bis) ». 2) All'articolo 5, paragrafo 3, cancellare la frase « essa viene firmata dalla stessa persona che firma il predetto formulario ». 3) All'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono costituiti dal testo seguente: « 1. Quando ci si avvale degli articoli da 29 a 61, si applicano l'articolo 5, paragrafo 2 e gli articoli 6, 7 e 8 alle distinte di carico eventualmente accluse alla lettera di vettura internazionale o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati, secondo il caso, alla lettera di vettura internazionale o al bollettino di consegna TR. Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone cui la lettera di vettura internazionale si riferisce oppure, all'occorrenza, il numero del contenitore contenente le merci. 2. Per i trasporti che iniziano nel territorio delle parti contraenti e concernono contemporaneamente merci circolanti in regime T1 o in regime T2, le distinte di carico sono compilate separatamente; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR, queste distinte separate devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori contenenti contemporaneamente le due categorie di merci. Per i trasporti che iniziano nella Comunità, i numeri di serie delle distinte di carico relative alle merci che circolano in regime T1 vengono apposti nella casella destinata alla designazione delle merci, secondo il caso, della lettera di vettura internazionale o del bollettino TR. Per i trasporti che iniziano in un paese EFTA, un riferimento ai numeri di serie delle distinte di carico relative alle merci circolanti in regime 72 viene apposto nella casella destinata alla designazione delle merci, secondo il caso, della lettera di vettura internazionale o del bollettino di consegna TR. » 4) Dopo l'articolo 9 è aggiunto il testo seguente: « Termine per la ripresentazione delle merci » Articolo 9 bis Il termine stabilito dall'ufficio di partenza, entro il quale le merci devono essere ripresentante all'ufficio di destinazione, vincola le autorità doganali dei paesi il cui territorio è attraversato nel corso dell'operazione T1 o T2 e non può essere modificato dalle medesime autorità. » 5) Dopo l'articolo 19 va aggiunto il testo seguente: Articoli da 19 bis a 19 quater (Nella presente appendice non figurano gli articoli da 19 bis a 19 quater) 6) All'articolo 35, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente: « 2. Le merci il cui trasporto inizia nella Comunità sono considerate come circolanti in regime T2. Tuttavia, quando le merci devono circolare in regime T1, l'ufficio di partenza indica sugli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura internazionale che le merci cui essa si riferisce circolano in regime T1; a tal fine, esso appone in modo visibile nella casella riservata alla dogana la sigla "T1". Non si appone nel documento la sigla "T2" nel caso di merci circolanti in regime T2. 3. Le merci il cui trasporto ha inizio in un paese EFTA sono considerate come circolanti in regime T1. Tuttavia, quando le merci devono circolare in regime T2 a norma dell', paragrafo 3, lettera b) della convenzione, l'ufficio di partenza indica sull'esemplare 3 della lettera di vettura internazionale che le merci cui essa si riferisce circolano in regime T2; a tal fine esso appone in modo visibile nella casella riservata alla dogana la sigla "T2", con timbro dell'ufficio doganale di partenza e firma del funzionario competente. Non si appone nel documento la sigla "T1" nel caso di merci circolanti in regime T1. » 7) All'articolo 45, il primo comma della definizione n. 4 « elenco dei grandi contenitori » è completato dal testo seguente: « L'elenco dei grandi contenitori deve essere compilato in un numero di esemplari pari al numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce. » 8) All'articolo 61, il testo del paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente: « 2. Nel caso di cui al paragrafo 1,un riferimento al (ai) documento(i) di transito utilizzato(i) deve, almomento dell'elaborazione della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione pacchi espressi internazionali, deve essere apposta in modo visibile nella casella riservata alla designazione degli allegati a tali documenti. Questo riferimento deve includere l'indicazione della specie, dell'ufficio di rilascio, della data e del numero di registrazione di ogni documento utilizzato. » 9) All'articolo 61, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Quando un'operazione di transito comunitario è effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 44 a 58, la lettera di vettura internazionale utilizzata nel quadro di operazione è esclusa dal campo di applicazione degli articoli da 29 a 43, degli articoli 59 e 60 e dell'articolo 61, paragrafi 1 e 2. Nella casella riservata alla designazione degli allegati della lettera di vettura internazionale deve essere indicato, in modo visibile, un riferimento al bollettino di consegna TR. Detto riferimento al bollettino di consegna TR. Detto riferimento deve comportare, tra l'altro, l'indicazione "bollettino di consegna" seguita dal numero di serie. » 10) All'articolo 67, paragrafi 1 e 3, i termini « esemplari n. 1, 4 e 5 » sono sostituiti dai termini « esemplari n. 1 e 4 ». 11) All'articolo 85, paragrafo 3, la parte di frase « ed è firmata da chi firma detto documento T2L » è cancellata. 12) All'allegato IX, il testo figurante a fronte del punto 1 è sostiuito dal testo seguente: « 1. Lo stemma o qualsiasi altro segno o lettera che contraddistingua il paese. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1811:oj#art-2-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1988/1811 — L'appendice II della convenzione è modificata come segue: | Portale Normativo