Art. 9
In vigore dal 22 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteM. BANGEMANN (1)GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.
(2)GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
Storico versioni
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