Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:
In vigore dal 22 giu 1988
1. All' sono aggiunti i seguenti punti:
« 13) termine di riesportazione: il termine entro il quale i prodotti compensatori devono avere ricevuto una delle destinazioni di cui agli articoli 18 o 27, paragrafo 1 del regolamento di base;
14) globalizzazione mensile: l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di base per quanto riguarda i termini di riesportazione che iniziano nel corso di un dato mese;
15) globalizzazione trimestrale: l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di base per quanto riguarda i termini di riesportazione che cominciano nel corso di un dato trimestre. »
2. All'articolo 7, paragrafo 1, il testo della lettera a), è sostituito dal testo seguente:
« a) si rifornisca nel territorio doganale della Comunità nel corso dello stesso periodo, di merci comunitarie comparabili, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, alle merci d'importazione, in misura pari all'80 % del suo fabbisogno globale per queste merci incorporate nei prodotti compensatori.
L'applicazione di questa disposizione è subordinata alla condizione che chi ha chiesto l'autorizzazione fornisca all'autorità doganale i documenti giustificativi atti a consentirle di accertarsi che le previsioni di acquisto di merci comunitarie possono essere ragionevolmente attuate. Questi documenti giustificativi, allegati alla domanda di autorizzazione, sono costituiti, ad esempio, da copie di documenti commerciali o amministrativi inerenti agli acquisti attuati in un periodo indicativo precedente le ordinazioni o previsioni di acquisto relative al periodo considerato.
Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, l'autorità doganale controlla, se del caso, l'esattezza di detta percentuale alla fine del periodo preso in considerazione. »
3. All'articolo 8 è aggiunto il testo del seguente paragrafo 3:
« 3) È assimilata ad un'esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità la consegna di prodotti compensatori:
a) a persone che possono beneficiare di franchigie risultanti dall'applicazione o della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari oppure di altre convenzioni consolari o anche della convenzione di Nuova York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
b) alle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1).
(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. »
4. È inserito il seguente articolo 27 bis:
« Articolo 27 bis
1. In caso di globalizzazione mensile, tutti i termini di riesportazione che cominciano in un dato mese, scadono l'ultimo giorno del mese civile nel corso del quale scadrebbe il termine di riesportazione relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel mese considerato.
2. In caso di globalizzazione trimestrale, tutti i termini di riesportazione che cominciano in un dato trimestre, scadono l'ultimo giorno del trimestre nel corso del quale scadrebbe il termine di riesportazione relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel trimestre considerato.
3. Le domande di autorizzazione di perfezionamento attivo e l'autorizzazione relativa recano l'indicazione, ai punti 9 dei modelli figuranti nell'allegato II, che è stata richiesta e autorizzata la globalizzazione mensile o trimestrale.
4. La globalizzazione mensile o trimestrale può essere autorizzata solo quando è possibile prevedere che le merci d'importazione siano vincolate al regime per essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento ed essere esportate in forma di prodotti compensatori ad un ritmo che permette di stabilire termini di riesportazione sensibilmente costanti.
5. La globalizzazione mensile o trimestrale viene applicata prendendo in considerazione gli esempi figuranti nell'allegato XII. »
5. L'articolo 28 diventa articolo 28, paragrafo 1 ed è aggiunto il testo dei seguenti paragrafi 2 e 3:
« 2. Quando la globalizzazione mensile viene autorizzata per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, i termini di riesportazione di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, scadono al più tardi l'ultimo giorno del quinto mese civile seguente quello che ha fatto oggetto di globalizzazione.
3. Quando la globalizzazione trimestrale viene autorizzata per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, i termini di riesportazione di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, scadono ai più tardi l'ultimo giorno del trimestre seguente quello che ha fatto oggetto di globalizzazione. » 6. All'articolo 33, è aggiunto il testo dei seguenti paragrafi 3, 4 e 5:
« 3. Quando i prodotti compensatori sono inviati verso uno Stato membro diverso da quello in cui avviene il perfezionamento per effettuare le formalità di esportazione per l'invio di tali prodotti compensatori fuori dal territorio doganale della Comunità in un ufficio doganale di questo altro Stato membro, i prodotti compensatori sono spediti dallo Stato membro di perfezionamento allo Stato membro di esportazione vincolati alla procedura del transito comunitario (procedura esterna).
Il riquadro riservato alla designazione delle merci nel documento relativo alla predetta procedura reca una delle menzioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, oltre alla dicitura ''EX-IM".
Per quanto riguarda l'utilizzazione del bollettino INF 5 vengono apportate le seguenti modifiche:
- l'originale e tre copie, debitamente compilati (riquadri da 1 a 8), devono essere presentati nell'ufficio doganale che rilascia il documento T1,
- questo ufficio compila il riquadro 9 apponendovi i dati relativi al documento T1 e la sigla ''T1",
- il riquadro 10 deve essere compilato al momento dell'effettiva esportazione dei prodotti compensatori al di fuori del territorio doganale della Comunità.
4. I prodotti compensatori di cui al paragrafo 3 non possono avere una destinazione diversa dall'esportazione diretta verso paesi terzi.
5. Nei casi di cui al paragrafo 3, ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 si intende per ''esportatore dei prodotti compensatori dello Stato membro di esportazione", di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il titolare dell'autorizzazione che spedisce i prodotti compensatori verso lo Stato membro da cui è effettuata l'esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità e per ''Stato membro di esportazione", di cui agli articoli 35, 37, paragrafo 1, lettere a) e b), primo e secondo trattino nonchè all'articolo 37, paragrafo 2, lo Stato membro in cui i prodotti compensatori sono vincolati alla procedura di cui al paragrafo 3. »
7. È inserito il seguente articolo 41 bis:
« Articolo 41 bis
1. Quando, per un caso fortuito o di forza maggiore, la natura e/o le caratteristiche tecniche delle merci d'importazione subiscono delle modifiche tali da rendere impossibile l'ottenimento dei prodotti compensatori per i quali è stata concessa l'autorizzazione di perfezionamento attivo con il sistema della sospensione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare l'autorità doganale della situazione venutasi a creare e a chiedere che alle merci d'importazione in causa venga assegnata una nuova destinazione doganale.
2. L'autorità doganale delibera sulla richiesta di cui al paragrafo 1 permettendo l'appuramento del regime per le merci d'importazione in causa conformemente all'articolo 18 del regolamento di base che si applica mutatis mutandis.
3. L'articolo 12, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis.
4. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base quando le modifiche apportate possano influire sul mantenimento dell'autorizzazione o sul suo contenuto.
5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili mutatis mutandis ai prodotti compensatori. »
8. All'articolo 49, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Le merci d'importazione, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, oggetto di un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica rilasciata conformemente all'articolo 46, cui non sia stata assegnata una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base allo spirare, eventualmente conformemente all'articolo 27 bis, del termine di riesportazione stabilito, sono considerate come immesse in libera pratica, la dichiarazione di immissione in libera pratica è considerata come depositata ed accettata e lo svincolo come avvenuto al momento della scadenza di tale termine. »
9. Il testo dell'articolo 61 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 61
1. Quando si applica il sistema della sospensione, fatto salvo il paragrafo 2, il titolare dell'autorizzazione deve fornire all'autorità doganale un conto di appuramento al più tardi trenta giorni dopo la scadenza, eventualmente conformemente all'articolo 27 bis, del termine di riesportazione.
Quando si ricorra alla globalizzazione mensile o trimestrale viene presentato un conto di appuramento per ciascun mese o trimestre preso in considerazione.
2. L'autorità doganale può effettuare il conto di appuramento di cui al paragrafo 1 negli stessi termini. In tal caso deve esserne fatta menzione nell'autorizzazione.
3. Nel conto devono figurare, sulla base del tasso di rendimento stabilito, da un parte, il quantitativo di merci d'importazione unitamente agli estremi delle dichiarazioni di vincolo al regime, e, dall'altra, il quantitativo dei prodotti compensatori con gli estremi dei documenti a fronte dei quali tali prodotti hanno ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base. Quando ci si sia avvalsi delle procedure semplificate relative alla formalità di vincolo al regime e alla destinazione doganale di cui all'articolo 18 del regolamento di base, queste dichiarazioni e questi documenti sono rispettivamente quelle e quelli previsti agli articoli 25 paragrafo 2, 45 paragrafo 2, 48 paragrafo 2 e alle disposizioni relative alle procedure semplificate concernenti altre destinazioni doganali. Il conto evidenzia anche la quantità di merci considerate come immesse in libera pratica conformemente all'articolo 49. 4. L'ammontare dei dazi all'importazione afferenti alle merci d'importazione, in forma o di prodotti compensatori o di merci tal quali considerate immesse in libera pratica conformemente all'articolo 49, deve essere pagato al più tardi alla presentazione del conto di appuramento, eventualmente sulla base di una dichiarazione ricapitolativa.
5. Quando la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione implica l'individuazione degli altri elementi di tassazione relativi alle merci d'importazione il conto evidenzia anche tali elementi e, all'occorrenza, la ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori stabilita conformemente agli articoli da 57 a 60.
6. Il titolare dell'autorizzazione tiene a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento relativo alle merci considerate come immesse in libera pratica conformemente all'articolo 49, la cui presentazione sia necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci.
7. L'autorità doganale può autorizzare la compilazione del conto di appuramento di cui al paragrafo 1 con il sistema informatizzato o in altra forma stabilita dalla detta autorità. »
10. L'allegato III è sostituito dall'allegato figurante nell'allegato I del presente regolamento.
11. All'allegato V è aggiunto il testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
12. All'allegato VII è aggiunto il testo seguente:
1.2,3.4 // // // // Codice NC // Voce tariffaria e designazione dei prodotti compensatori // Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano // // // // 1 // 2 // 3 // // // // 1.2.3.4 // « 5a // ex 0305 // Avanzi risultanti dalle operazioni di cui alla colonna 3 // Affumicatura di pesci e loro affettatura // 90a // 3823 90 99 // Residui // Fabbricazione di 1,4-butanidiolo, di 1,4-butenediolo e di tetraidrofurano a partire da metanolo // 90b // 3823 90 99 // Cascami, miscugli di caffeina, di cera di caffé, d'acqua e d'impurità (''effluents") // Decaffeinazione e trattamento specifico destinati ad attenuare le proprietà stimolanti del caffé // 139 // Capitoli 84, 85, 88 e 90 // Parti ed elementi di ricambio e parti di macchine, di apparecchi, di aeronavi e di altre attrezzature // Riparazione o revisione (aggiustaggio e pulizia con procedimenti elettri o meccanici) oltre che rimessa allo stato iniziale (sostituzione di elementi allo stato di funzionamento) di macchine, d'apparecchi, di aeronavi e di altre attrezzature // 140 // 8708 // Parti e accessori di autoveicoli // Adattamento di autoveicoli per usi particolari » // // // //
13. I testi degli allegati VIII e IX sono sostituiti dai testi figuranti negli allegati III e IV del presente regolamento.
14. È aggiunto l'allegato XII figurante nell'allegato V del presente regolamento.
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