Art. 1
In vigore dal 16 giu 1988
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliesteri non testurizzati parzialmente orientati (POY), di cui al codice 5402 42 00 della nomenclatura combinata, originari del Messico, di Taiwan e della Turchia.
2. L'importo de dazio, calcolato sulla base del prezzo franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, è il seguente:
- 18,7 % per i prodotti originari del Messico.
Sono esenti da dazio i prodotti importati dalla
Celanese Mexicana SA, México;
- 17,4 % per i prodotti originari di Taiwan.
Sono esenti da dazio i prodotti importati dalle seguenti società:
Far Eastern Textile Ltd, Taipei
Nan Ya Plastics Corp, Taipei
Tuntex Fibre Co, Ltd, Taipei;
- 2,7 % per i prodotti originari della Turchia.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica del prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni
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