Art. 4

In vigore dal 16 giu 1988
Gli importi di cui agli sono fissati lasciando impregiudicati gli eventuali adeguamenti futuri da apportare in applicazione delle decisioni del Consiglio per la campagna 1988/1989.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1693:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 1988/1693 | Portale Normativo