Art. 1
In vigore dal 15 giu 1988
Le norme di qualità relative ai cetrioli di cui alle sottovoci 0707 00 11 e 0707 00 19 della nomenclatura combinata figurano nell'allegato del presente regolamento.
Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni delle norme, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.
Storico versioni
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