Art. 1

In vigore dal 15 giu 1988
In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2729/81, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 3034/82, la disposizione concernente l'incameramento della cauzione di cui al secondo comma dello stesso paragrafo non si applica, a richiesta dell'operatore, per le pratiche ancora in esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/1673 | Portale Normativo