Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3815/87 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 1988
1. All'articolo 3, paragrafo 2, l'importo di « 130 ECU » è sostituito da « 150 ECU ». 2. Nell'allegato I, i prezzi di vendita di « 215,00 » e di « 205,00 » sono sostituiti da « 190,00 ».
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