Art. 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:

In vigore dal 13 giu 1988
a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente; b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all', lettera d), secondo trattino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1643:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 1988/1643 — Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana: | Portale Normativo