Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue:
In vigore dal 10 giu 1988
1. La dicitura tradizionale complementare « Barbacarlo » di cui all', paragrafo 3, lettera c) è soppressa.
2. All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
« 5bis Lo Stato membro in cui hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore, dev'essere indicato sull'etichetta in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione dell'indicazione del loro nome o ragione sociale e della loro sede. L'indicazione dello Stato membro può essere effettuata:
- per esteso, dopo l'indicazione del comune o della parte di comune, ovvero
- mediante la sigla postale, eventualmente associata al codice postale del relativo comune. »
3. È inserito il seguente articolo 17 bis:
« Articolo 17bis
1. I codici di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 355/79, sono fissati dallo Stato membro nel cui territorio hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore.
2. Nell'ambito di uno dei codici di cui al paragrafo 1, lo Stato membro è indicato mediante la sigla postale da anteporre agli altri elementi del codice. »
4. Il testo dell'articolo 18 bis è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 18 bis
1. In applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 2 e dell'articolo 41, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 355/79, il mosto di uve concentrato rettificato può essere messo in circolazione nella Comunità solo se condizionato in recipienti:
a) con volume nominale di 500 litri o meno;
b) che:
siano muniti di un dispositivo di chiusura approvato dall'autorità competente e studiato in modo da evitare qualsiasi possibilità di contraffazione o di contaminazione,
oppure,
per la loro natura, non possano essere più impiegati dopo l'utilizzazione del loro contenuto;
c) che rechino sull'etichetta o direttamente sul recipiente nello stesso campo visivo:
- le parole « mosto di uve concentrato rettificato » in caratteri alti almeno:
- = 20 mm per i recipienti di un volume nominale inferiore a 50 litri,
- = 60 mm per i recipienti di un volume nominale uguale o superiore a 50 litri;
- il tenore di zucchero, in grammi di zucchero totale per litro e per chilogrammo,
- le altre indicazioni obbligatorie.
Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare, durante un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 1991, il condizionamento in recipienti di 1 000, 2 000 e 5 000 litri a patto che le condizioni di cui al primo comma, lettere b) et c), siano rispettate.
2. In deroga al disposto del paragrafo 1, il mosto di uve concentrato rettificato può essere messo in circolazione sfuso, in recipienti di un volume superiore a 500 litri, muniti di un sistema di piombatura o di un dispositivo di chiusura approvati dallo Stato membro, nel caso:
a) dell'uso di un recipiente, anche di un compartimento di cisterna, di un mezzo di trasporto, il cui carico è interamente destinato ad un unico stabilimento dove sarà utilizzato:
- durante l'elaborazione di un prodotto di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure
- per il condizionamento a norma del paragrafo 1 per la vendita;
b) di un trasporto tra due impianti di una stessa impresa di produzione di mosto di uve concentrato rettificato.
Nel caso di cui al primo comma lettera a), il destinatario del trasporto informa dell'arrivo del mezzo di trasporto, prima dello scaricamento, l'autorità designata dallo Stato membro in cui lo stabilimento ha sede. »
5. Gli allegati II e IV sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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