Art. 1

In vigore dal 9 giu 1988
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi. Queste sospensioni sono applicabili: - dal 1g luglio al 30 settembre 1988 per il prodotto di cui alla tabella dell'allegato I; - dal 1g luglio al 31 dicembre 1988 per i prodotti di cui alla tabella dell'allegato II; - dal 1g luglio 1988 al 30 giugno 1989 per i prodotti di cui alla tabella dell'allegato III.
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