Art. 2

In vigore dal 9 giu 1988
1. Il contingente tariffario comunitario di cui all', paragrafo 1, è diviso in due parti. 2. La prima parte di 25 500 tonnellate è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, salvo quanto disposto all', sono valide dal 16 giugno 1988 al 14 febbraio 1989 ammontano ai quantitativi seguenti: 1.2 // // (tonnellate) // Benelux // 893 // Danimarca // 17 603 // Germania // 5 500 // Francia // 859 // Regno Unito // 645 3. La seconda parte, che costituisce la riserva, consiste in 8 500 tonnellate.
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