Art. 1
L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1725/79 è modificato come segue:
In vigore dal 1 giu 1988
1) Al primo comma, lettera a) i termini « 60 chilogrammi » sono sostituiti dai termini « 45 chilogrammi ».
2) Al terzo comma i termini « 60 chilogrammi » sono sostituiti dai termini « 45 chilogrammi » e i termini « 59 chilogrammi » sono sostituiti dai termini « 44 chilogrammi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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