Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:
In vigore dal 31 mag 1988
1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma è completato con l'aggiunta del testo seguente:
« c) ai suri (Trachurus spp.) destinati ad essere utilizzati come esche vive. »
2) Il testo dell'articolo 12, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità specificate nel primo comma possono essere venduti per il consumo umano soltanto se sono rispettate le altre disposizioni del presente regolamento. »
3) I dati di cui all'allegato I riguardanti le zone geografiche:
- Skagerrak e Kattegat per i gamberi (Pandalus borealis) (specie bersaglio autorizzate) e
- Skagerrak e Kattegat per gli scampi (Nephrops norvegicus) (specie bersaglio autorizzate)
sono sostituiti dai dati figuranti nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1555:oj#art-1